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12.7 Consulente ADR

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso il Decreto Ministeriale del 7 agosto 2023 per regolamentare le condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente per la Sicurezza ADR per le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto, oppure una o più attività di imballaggio, carico, riempimento di merci pericolose su strada. In seguito all'entrata in vigore di questo decreto, sono stati sollevati alcuni quesiti a cui è stata data risposta con la circolare il 14 maggio 2024 sintetizzata in questo articolo per approfondire i chiarimenti operativi.


Le delucidazioni principali aiutano a definire meglio quali imprese devono nominare un consulente ADR e sotto quali condizioni possono beneficiare invece di esenzioni.

Casi Specifici relativi agli articoli dal 2 al 7 

Precisazioni sull'art. 2 del decreto. Quali sono le attività soggette all’obbligo di nomina del consulente ADR, come il trasporto, l'imballaggio, il carico, e lo scarico di merci pericolose?    

Le direttive dell’Articolo si applicano alle imprese che svolgono attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento o scarico di merci pericolose, purché tali attività siano svolte in conformità alle condizioni di esenzione descritte negli articoli 3, 4 e 5 del decreto. 

Inoltre c’è da sottolineare che rientrano nell'ambito di applicazione anche operatori di stazioni di lavaggio cisterne, officine di manutenzione e installatori di impianti, nella misura in cui le loro attività richiedano la movimentazione di merci o rifiuti pericolosi. 

Le imprese escluse dall’obbligo di nominare un Consulente sono le imprese che tra le attività che svolgono si limitano all'intermediazione, al coordinamento e all'organizzazione di beni e risorse senza impatto diretto sulla sicurezza del trasporto. 

Dettagli sui casi di esenzione totale (art. 3) e parziale (art. 4). Quali sono i casi particolari in cui si applicano esenzioni totali o parziali? Ad esempio, le aziende che si occupano del confezionamento come si configurano?  

Di seguito illustreremo i casi di esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali. Le vari organizzazioni possono rientrare in 3 tipologie di esenzione: 

  1. Esenzione Totale: Sono totalmente esenti dall'obbligo di nominare un consulente le imprese la cui attività rientra in uno dei regimi di esenzione indicati nella sezione 1.1.3 dell'ADR, ad eccezione della sottosezione 1.1.3.6. Sono inoltre escluse le imprese che movimentano merci pericolose integralmente escluse dall'ADR o esentate in base a specifici regimi di confezionamento. Se l’azienda rientra nelle esenzioni dell’Art.3 non è richiesto un registro di monitoraggio, ma restano vincolanti art. 7 e 8 del D.M. (Prescrizioni di Sicurezza e Relazioni Finali).
  2. Esenzione Parziale: Rientrano in questo regime le imprese che applicano l'esenzione di cui alla sezione 1.1.3.6 dell'ADR, con l'esclusione delle merci pericolose di categoria 0. Il limite è di 24 operazioni annue e 3 operazioni mensili per ogni singola sede operativa.  

In che modo sono calcolate le operazioni in riferimento all’Art 4?

  • Il conteggio delle operazioni è inteso per Anno Solare: gen – dic 
  • Le operazioni conteggiate sono per ogni sede operativa. Se consideriamo il Punto B: se ad esempio si è in un MULTISITO il conteggio vale per ogni sito il limite delle 24 operazioni annue e le 3 operazioni mensili. 
  • Le operazioni corrispondono alle spedizioni eseguite. Ad esempio, per le imprese che svolgono 1 attività, come ad esempio: il carico contano 1 sola operazione se caricano più colli in una unità di trasporto. Il  limite ammesso per ogni operazione è calcolato nella sez. 1.1.3.6.
    3. Esenzione per Attività Occasionali: Sono definite occasionali le attività svolte entro i limiti imposti dall'articolo 5, anche se le operazioni consentite vengono effettuate in modo consecutivo nell'arco dell'anno solare. 

Il Registro delle Operazioni (Art. 4 e 5) come deve essere? E il Registro Unico che caratteristiche principali deve avere?

Il registro (in forma digitale o cartaceo) può essere integrato con altri strumenti di gestione a condizione di essere sempre aggiornato in tempo reale con le informazioni minime richieste all’art.4. Le informazioni devono essere pronte per una rapida consultazione e riconducibili al numero di operazioni eseguite. 

Nel caso in cui venga utilizzato il Registro Unico per conteggiare le operazioni di cui agli articoli 4 e 5, è necessario dare chiara evidenza del tipo di esenzione applicato di volta in volta. 

In riferimento alla separazione dei conteggi, l'applicazione del regime di esenzione previsto all'articolo 4 non esclude il ricorso al regime descritto all'articolo 5. In tal caso, i due regimi avranno un conteggio separato e non cumulativo. 

Maggiori precisazioni sono fornite sui casi di esenzione per esclusione (gli scaricatori) (Art. 6 D.M.)

Gli scaricatori esentati dall’obbligo di nominare un consulente sono i destinatari di merci pericolose in colli che scaricano con mezzi e personale proprio, o che delegano l'attività di scarico. 

In riferimento all’Esenzione per Delega, i destinatari di merci pericolose in cisterna o alla rinfusa che delegano l'attività di svuotamento possono beneficiare dell'esenzione se soddisfano le condizioni previste all'articolo 6. 

Mentre non beneficiano dell’esenzione i destinatari di merci pericolose in cisterna o alla rinfusa che svuotano con mezzi e personale proprio, in quanto considerate attività di scarico. 

Maggiori approfondimenti relativamente alla Formazione (Art 7 D.M.). Durata, frequenza e modalità di erogazione dei corsi?

La formazione deve garantire al personale un adeguato livello di consapevolezza sulle procedure da seguire per le attività di spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento e scarico di merci pericolose, nonché per la gestione di situazioni di emergenza. 

La durata e la frequenza dei corsi di formazione sono a discrezione del legale rappresentante, in base al livello di rischio delle attività svolte e alle modifiche normative e procedurali. 

La formazione può essere erogata da docenti con documentata esperienza nel settore delle merci pericolose e delle attività aziendali. Inoltre, è ammesso l'utilizzo di modalità e-learning. 

 

In conclusione, il decreto è applicabile alle imprese coinvolte nella spedizione, trasporto, imballaggio, carico, riempimento o scarico di merci pericolose, nel rispetto delle condizioni di esenzione previste. Esso stabilisce diversi regimi di esenzione parziale o totale dalla nomina del consulente ADR, basati sulle specifiche attività svolte e sui limiti quantitativi determinati. Le imprese sono inoltre tenute a mantenere un registro delle operazioni, garantire la formazione del personale e conformarsi alle responsabilità delineate dall'Accordo ADR. 

 

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Redazione Polistudio

Scritto da   Redazione Polistudio

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