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Radiazioni ionizzanti

Sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso gennaio 2023 è stato pubblicato il nuovo Decreto Legislativo 203/2022, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 31 Luglio 2020, n. 101 per la protezione dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Il D.Lgs. 203/2022, in vigore dal 18 Gennaio 2023, stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione pianificata, esistente o di emergenza, alle radiazioni ionizzanti.

 

Rischio radiazioni ionizzanti: le principali modifiche

Nel caso specifico in cui le esposizioni alle radiazioni ionizzanti interessino i lavoratori, prescrive nuovi e precisi obblighi in capo al Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti, fra cui:

  • Obbligo per il Datore di lavoro di trasmettere i risultati delle valutazioni di dose, effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, all’Archivio nazionale dei lavoratori esposti;
  • Obbligo di informazione e formazione in materia di radioprotezione per Dirigenti e Preposti.

L’art. 110 del D.Lgs. 101/2020 prevedeva una formazione in radioprotezione anche nel caso di Dirigenti e Preposti; ora, l’art. 23 del D.Lgs. 203/2022 prolunga la validità di tale formazione da 3 anni ad almeno 5 anni, in relazione ai propri compiti in materia di radioprotezione. Dopo i 5 anni dalla formazione iniziale, Dirigenti e Preposti dovranno effettuare un corso di aggiornamento. Tale formazione integra quella prevista dall’art. 37, comma 1 del Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs. 81/08, per gli aspetti riguardanti il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.

  • Obbligo di informazione e formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.

Per la Formazione ed Informazione dei lavoratori esposti, l’art. 24 del D.Lgs. n.203/2022 modifica l’art. 111 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, portando da 3 a 5 anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico in materia di radioprotezione per i soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti. Anche in questo caso, la formazione in radioprotezione per i lavoratori integra quella prevista dall’art. 37, comma 1 del Testo Unico sulla Sicurezza, D.Lgs. 81/08, per gli aspetti riguardanti il rischio di esposizione  alle radiazioni ionizzanti.

  • Obbligo di tutela dei lavoratori esterni impiegati in attività esposte a rischi da radiazioni ionizzanti.

L’art. 25 del D.Lgs. n.203/2022 modifica l’articolo 115 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101e sostituisce il comma 3. La disposizione regola il caso in cui un Datore di lavoro si avvalga di lavoratori dipendenti da altro Datore di lavoro, o di lavoratori autonomi per compiere attività alle quali si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 203/2022. In queste ipotesi, il Datore di lavoro committente dovrà adottare, coordinandosi con il Datore di lavoro di quei lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del Decreto 101/2020.

 

Modifiche introdotte dal D.Lgs n. 203/2022 in materia di ambiente

In ambito ambientale, il decreto in esame fa rientrare tra i provvedimenti richiedibili tramite Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), disciplinata dal DPR 59/2013, anche l’autorizzazione per gli impianti di gestione dei residui al fine dello smaltimento nell’ambiente, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 101/2020 nonché la notifica di pratica con sorgenti naturali di radiazioni.

Si ricorda che tale autorizzazione è rilasciata dal Prefetto, sulla base del parere vincolante del Comando provinciale dei vigili del fuoco, dell’ARPA e degli organi del SSN, sentita la Regione.

Sempre in merito alle autorizzazioni per gli impianti di gestione dei residui al fine dello smaltimento si prevede che le prescrizioni riportate in tali autorizzazioni siano incluse nel provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata.

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Redazione Polistudio

Scritto da   Redazione Polistudio

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