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Rischio-interferenziale-e-sicurezza-degli-addetti-ai-lavori

I rischi interferenziali, come spiega il termine stesso, sono quelli che derivano da eventuali interferenze tra lavori facenti capo ad imprese diverse (committente, appaltatori, lavoratori autonomi).

Se non previsti, valutati e affrontati in modo appropriato, questi rischi per la sicurezza, oltre a favorire il verificarsi di incidenti e infortuni, aprono le porte a tutta una serie di problematiche sull’attribuzione delle responsabilità tra soggetti coinvolti.

 

Esempi di rischio interferenziale

Può costituire un rischio interferenziale quello derivante da un pavimento bagnato di un ufficio, in seguito al lavaggio da parte dell’impresa delle pulizie.

Altro esempio è dato dalla possibilità che un manutentore esterno stia lavorando nello stesso reparto in cui stanno contemporaneamente operando anche i lavoratori dell’azienda committente.

In entrambi i casi abbiamo a che fare con possibili interferenze e con la possibilità che le stesse siano causa di incidenti o infortuni.

 

In questo articolo trovi un altro esempio di mancata valutazione dei rischi interferenziali!

 

Il DUVRI e la valutazione delle interferenze

Il Datore di lavoro committente ha l’obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento e di valutare i rischi interferenziali, anche redigendo il DUVRI come previsto dall'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), ogniqualvolta si affidi a un’impresa appaltatrice esterna, o a lavoratori autonomi, per lavori o servizi che verranno svolti all’interno dell’azienda.

 

Rischi interferenziali: un caso studio reale

Numerose sono le sentenze che si occupano della mancata o incompleta valutazione di questo tipo di rischi, come nel caso della recente n. 27944 del 26 giugno 2019. Qui di seguito i fatti in breve.

Un autista e il suo collega si erano recati presso l’azienda committente, con lo scopo di riempire il camion di trucioli derivanti dalla lavorazione del legno contenuti in un silos per poi trasportarli fino allo stabilimento della ditta appaltatrice.

I due autisti avevano posizionato il camion sotto l’imbocco del silos, ma uno di loro si trovava ancora sul cassone del camion nel momento in cui il materiale ha cominciato a cadere, rimanendo travolto e perdendo la vita.

Sia il committente, sia il datore di lavoro dell’infortunato sono stati condannati per omicidio colposo aggravato (Art. 590 del Codice Penale) per aver violato le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, nello specifico, per non aver coordinato fra le rispettive aziende le misure di prevenzione relative ai rischi interferenziali per l’attività data in appalto.

Il committente ha in seguito presentato ricorso lamentando il fatto che la Corte di Cassazione non avesse tenuto conto della contraddittorietà della testimonianza del collega dell’infortunato e che, poiché la botola per la fuoriuscita del materiale si azionava solo dall’esterno del cassone, avrebbe potuto essere solo quest’ultimo a provocarne l’apertura.

Inoltre, sempre secondo il committente, non c’era stata interferenza poiché l’operazione di svuotamento del silos era stata programmata ed effettuata al di fuori dell’orario di lavoro dello stabilimento, proprio per evitare rischi.

Tuttavia, il ricorso è stato respinto dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto fuori discussione come la causa principale dell’infortunio sia stata proprio la mancata collaborazione tra azienda committente e datore di lavoro dei due autisti e l’omessa redazione del DUVRI relativa al rischio interferenziale dello stabilimento.

Ha specificato inoltre che “la nozione di interferenza tra azienda appaltante e impresa appaltatrice non si possa ridurre al riferimento delle sole circostanze che riguardino “contatti rischiosi” tra il personale delle diverse imprese, ma deve necessariamente ricomprendere anche tutte quelle attività preventive poste in essere nella fase antecedente ai contatti rischiosi” e che l’analisi dei rischi specifici per le lavorazioni date in appalto deve essere estesa a tutte quelle situazioni che dipendono direttamente dal luogo di lavoro.

 

Rischi interferenziali e qualifica dei fornitori

Come si è capito, la gestione dei rischi da interferenze non è unicamente correlata alla sicurezza sul lavoro, ma anche alla corretta pre-qualifica dei fornitori. Incidenti come quello appena visto possono essere evitati solo a partire da una corretta qualifica dei soggetti esterni con cui collaboriamo.

 

Vuoi saperne di più? Leggi dal nostro Blog "Qualificare i fornitori per la gestione dei processi produttivi".

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Lorenzo Belloni

Scritto da   Lorenzo Belloni

Consulente tecnico senior. Ho maturato esperienza nel mondo delle verifiche di apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, impianti di messa a terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione dal 1985 al 1995 presso il PMP sezione Impiantistica ed antinfortunistica dell'ASL n°18 di Rovigo. Nel 1995 ho fondato Polistudio e fino ad oggi ho affinato, tramite la redazione di oltre 100 perizie tecniche di parte (CTP) in materia di sicurezza sul lavoro, una esperienza che mi porta in tutti i tribunali d'Italia. Svolgo consulenza organizzativa direzionale in materia

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