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Valutazione-dei-rischi-esempio-di-mancato-coordinamento-preventivo

In questo articolo torniamo a parlare di mancata valutazione dei rischi e rischio interferenziale, esempi emblematici di situazioni in cui l’attribuzione di responsabilità tra i soggetti coinvolti per un infortunio diventa complessa da gestire, soprattutto a posteriori (ovvero a livello giudiziario).

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Valutazione dei Rischi interferenziali: un esempio

Protagonista è una nota azienda automobilistica, che costruisce le proprie auto in Germania, con tante concessionarie sparse nel mondo.

Le vetture prodotte sono di super lusso o super sportive (vetture che superano i 100.000 €).

Il cliente tipo di questa azienda vuole un’auto unica e inconfondibile, non si accontenta di allestimenti e optional di serie.

Nel nostro caso il cliente aveva richiesto l’applicazione di uno stemma aziendale vicino a quello della casa automobilistica.

Per far ciò, il personale del fornitore della concessionaria si è accinta ad usare una particolare colla bicomponente ad alta tenuta per garantire la tenuta del marchio alle alte velocità, ai lavaggi e ai tentativi di furto.

Durante questa applicazione, il lavoratore e un suo collega che lo assisteva, in fase di applicazione della colla bicomponente sulla superficie dell’auto e del marchio, hanno avuto un malore. Uno è svenuto battendo il capo a terra in modo violento e riportando anche un serio trauma contusivo da taglio sulla fronte, L’altro è riuscito ad allontanarsi dal luogo chiuso, ha chiamato aiuto e poi ha iniziato a vomitare e a manifestare gravi difficoltà respiratorie.

Il personale della concessionaria ha chiamato il 118 e tempestivamente sono arrivati i soccorsi. Anche la fase di determinazione della diagnosi da parte dei sanitari non è stata semplice per la difficoltà di reperire la scheda tecnica di quella sostanza chimica bicomponente utilizzata come colla “forte”.

Solo dopo qualche giorno, con gli esiti dei sanitari e con l’analisi dell’infortunio fatta da esperti, si è stabilito che la reazione del bicomponente assemblato, è stata amplificata e resa pericolosissima a causa della particolare patina opacizzante che era stata applicata sulla carrozzeria dell’auto in questione.

Il mix tra i 2 componenti della colla e le sostanze contenute nella vernice opacizzante potevano produrre gas o vapori letali e comunque cancerogeni.

 

Scopri in questo video come l'organizzazione sul lavoro sia strettamente connessa alla sicurezza sul lavoro.

 

Rischi da interferenza: responsabilità per mancato coordinamento attività

La domanda che è sorta dopo essersi tutti accertati delle condizioni di salute delle persone (ormai fuori pericolo) è stata “Ma di chi è la responsabilità in questo caso?”

E tutti hanno chiosato: “Non sarà certo nostra!”.

La risposta merita un minimo di analisi.

  • Ci troviamo in una concessionaria (A)
  • che commissiona una attività a una ditta specializzata in allestimenti auto (B)
  • che lavora presso il luogo di lavoro di A
  • per installare su una vettura ancora di proprietà o nella disponibilità giuridica di A
  • un componente metallico che richiede l’uso di prodotti acquistati da B
  • che hanno interagito con una vernice speciale che era sulla macchina di A.

 

Conseguenze giuridiche per mancata valutazione dei rischi interferenziali

L’esito, scontato per gli addetti ai lavori, meno per i protagonisti e soprattutto per i 2 datori di lavoro, è stato il rinvio a giudizio per entrambi per la violazione dell’art.590 del Codice Penale visto che uno dei 2 ha subito lesioni esterne ed interne che gli hanno procurato una prognosi superiore ai 40 giorni.

In particolare, per entrambi, la violazione specifica è stata il mancato coordinamento preventivo delle attività come previsto dall’art.26 del Dlg.vo 81-08 che, se fosse stato fatto, avrebbe permesso, in fase di verifica preventiva delle attività e della conseguente valutazione dei rischi interferenziali, di dedurre dalle schede di sicurezza e delle avvertenze riportate, le caratteristiche delle superfici su cui era vietato applicarle.

Nessuno dei 2 datori di lavoro è riuscito ad evitare una condanna.

Adottare virtuose procedure di qualifica dei fornitori, gestirli nei modi e nei tempi utili e necessari è quello che si deve fare per prevenire tutti quei rischi che possono sembrare banali ma che portano poi al verificarsi di tragedie sul luogo di lavoro (oggi in Italia muoiono 4 persone al giorno al lavoro).

 

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Lorenzo Belloni

Scritto da   Lorenzo Belloni

Consulente tecnico senior. Ho maturato esperienza nel mondo delle verifiche di apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, impianti di messa a terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione dal 1985 al 1995 presso il PMP sezione Impiantistica ed antinfortunistica dell'ASL n°18 di Rovigo. Nel 1995 ho fondato Polistudio e fino ad oggi ho affinato, tramite la redazione di oltre 100 perizie tecniche di parte (CTP) in materia di sicurezza sul lavoro, una esperienza che mi porta in tutti i tribunali d'Italia. Svolgo consulenza organizzativa direzionale in materia

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