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21.08 Articolo RLS e Responsabilità

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura che contribuisce alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Sebbene il D.Lgs. 81/2008 non preveda sanzioni amministrative o penali dirette a carico del RLS, la recente sentenza n. 38914/2023 della Corte di Cassazione ha messo in luce la possibilità di una responsabilità civile e penale in caso di omissioni o imperizie che favoriscono di conseguenza ad infortuni sul lavoro. Questo articolo esplora i compiti dell'RLS, la sentenza in questione e le sue implicazioni.


La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il RLS è una figura prevista dal Decreto Legislativo 81/2008. L’RLS è eletto o designato dai lavoratori per rappresentarli in tutti gli aspetti relativi alla salute e sicurezza durante l'attività lavorativa. Il suo compito principale è quello di collaborare con gli altri attori aziendali quali il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, l’RSPP, ecc. per promuovere e migliorare le condizioni di sicurezza e salute all'interno dell'azienda.

La figura del RLS è descritta nell’articolo 50 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, rubricato “Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, al comma 1, dispone che: “Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  3. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  4. è consultato in merito allorganizzazione della formazione di cui allarticolo 37;
  5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  7. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dallarticolo 37;
  8. promuove lelaborazione, lindividuazione e lattuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e lintegrità fisica dei lavoratori;
  9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  10. partecipa alla riunione periodica di cui allarticolo 35;
  11. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  12. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  13. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro”.

La Sentenza della Corte di Cassazione | Tra norma, responsabilità e giurisprudenza

Il D.Lgs. 81/2008 per quanto riguarda l’RLS, non prevede sanzioni “dirette” a suo carico, in quanto la responsabilità decisionale in materia di salute e sicurezza dei lavoratori spetta in ultima istanza sempre al datore di lavoro. Tuttavia, l’RLS può essere ritenuto responsabile in caso di danni causati dalla sua omissione o imperizia e per questo è importante che sia adeguatamente formato per svolgere i suoi compiti in modo professionale.

Un caso significativo da evidenziare è rappresentato dalla sentenza n. 38914/2023, nella quale è stata confermata la condanna di un RLS per "cooperazione nel delitto colposo". Preliminarmente, va specificato che la Corte di Cassazione ha più volte precisato che le attribuzioni dell’RLS “sono analiticamente indicate nell’art. 50 comma 1 d.lgs. 81/08 da cui si evince che l’RLS è chiamato a svolgere, essenzialmente, una funzione di consultazione e di controllo circa le iniziative assunte dall’azienda nel settore della sicurezza. In particolare, nella sentenza all’imputato era contestato “in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la colpa specifica correlata a violazioni di norme in materia di sicurezza sul lavoro, per aver concorso a cagionare l’infortunio mortale attraverso una serie di contegni omissivi, consistiti nell’aver omesso di: i) promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; ii) sollecitare il datore di lavoro ad effettuare la formazione dei dipendenti (tra cui il lavoratore in questione) per l’uso dei mezzi di sollevamento; iii) informare i responsabili dell’azienda dei rischi connessi all’utilizzo, da parte del lavoratore, del carrello elevatore”.

Il caso  

Il dipendente assunto come impiegato tecnico impropriamente adibito al compito di magazziniere, era stato affidato l’uso di un carrello elevatore, sebbene questi non avesse frequentato lo specifico corso abilitante previsto dal d. Lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni in materia.

La Corte di Cassazione ha rilevato come il mancato esercizio da parte dell’RLS delle attribuzioni di cui all’art. 50 d.lgs. 81/08 abbia comunque contribuito, ai sensi dell’art. 113 c.p., a determinare la morte del lavoratore attraverso l’omessa condotta di “non aver sollecitato”  il datore di lavoro a eliminare la situazione di rischio, in altre parole, agevolando il reato colposo del datore di lavoro. Tradizionalmente, l’RLS è visto come figura di controllo e consultazione, non titolare di obblighi diretti di prevenzione. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che l'omissione dell'RLS abbia contribuito all’infortunio mortale.

Inoltre, la responsabilità dell’RLS in questo caso specifico era aggravata dalla sua posizione di membro del Consiglio di Amministrazione dell'azienda, ruolo che lo poneva in una posizione di potenziale conflitto, oltre a non essere stato riconosciuto come RLS dai dipendenti stessi, in quanto non erano a conoscenza della nomina.

La dottrina critica la condanna inflitta al RLS, sottolineando che il suo ruolo è puramente rappresentativo. L'inefficienza dell'RLS dovrebbe essere "sanzionata" solo attraverso la revoca della fiducia da parte dei rappresentati. A supporto di questa teoria, si può aggiungere che l'RLS non ha un obbligo di garanzia, come indicato anche dalla Corte; tale obbligo ricade su altre figure aziendali (datore di lavoro, dirigenti, preposti, ecc.). Tuttavia, i principi del Codice penale non possono essere ignorati. L'art. 113 c.p., secondo giurisprudenza consolidata, ritiene punibili anche comportamenti che aumentano il rischio del verificarsi di un evento, senza che questi comportamenti siano autonomamente punibili o che violino una regola cautelare destinata a causare l'evento (c.d. causalità della colpa).

Conclusioni

La sentenza della Corte di Cassazione n. 38914/2023 ha introdotto nuovi elementi di riflessione sulla responsabilità penale dell'RLS anche se bisogna sottolineare che la condanna è avvenuta nei confronti di una persona che ricopriva anche un’altra posizione all’interno dell’azienda.

In attesa di ulteriori sviluppi, è fondamentale che gli RLS operino con maggiore attenzione e soprattutto siano formati adeguatamente e che le aziende promuovano una cultura della sicurezza condivisa e ben definita, in cui ogni “attore” sappia chiaramente quali sono i propri doveri e responsabilità e che cooperi in modo sinergico con tutte le figure al fine di eliminare potenziali errori (anche di comunicazione) che possono causare infortuni.

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Redazione Polistudio

Scritto da   Redazione Polistudio

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