Come vengono gestite le trasferte all’estero dei dipendenti?
Nell’era della globalizzazione e dell’internazionalizzazione dei mercati è sempre più rilevante l’esigenza per tutti gli operatori economici, di garantire la presenza fisica di proprio personale qualificato e di fiducia per periodi più o meno prolungati di tempo, in quei luoghi dove si realizzano gli acquisti, si producono i beni o si vendono prodotti e servizi.
La mobilità globale comporta per il lavoratore italiano una inevitabile modifica sostanziale dello scenario di lavoro e di vita che dipende molto dal paese di destinazione sia esso appartenete a Paesi dell'Unione Europea o extracomunitari.
Ogni Stato ha una propria disciplina che regolamenta le norme in materia di salute, sicurezza, igiene, ambiente e i diversi aspetti del rapporto di lavoro all'estero.
Scopri subito cosa fare in caso di trasferte dipendenti e infortuni all'estero.
Il principio fondamentale applicato alla salute e sicurezza sul lavoro (ma non solo) è quello della territorialità: nel senso che la disciplina comunque applicabile al lavoro svolto dal lavoratore italiano all’estero, con particolare riferimento alla normativa di dettaglio in tale contesto territoriale vigente, è quella del Paese in cui il lavoratore svolge la sua prestazione.
Ma non solo: anche la tutela previdenziale, assistenziale e sanitaria dei lavoratori è garantita quando la loro attività lavorativa si svolge all’estero. Ciò è reso possibile dai regolamenti dell’Unione Europea e dalle Convenzioni internazionali che l’Italia ha stipulato con alcuni Paesi extracomunitari o, in assenza di queste, attraverso la normativa nazionale contenuta nella legge 398/1987.
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Che un infortunio in viaggio abbia lo stesso peso e vada trattato come un infortunio avvenuto in Italia viene confermato anche dall’articolo 6 del Codice Penale che dispone: “il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, cioè in Italia, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione”.
Prendendo ad esempio i reati con evento infortunistico (lesioni o omicidio con violazione della normativa antinfortunistica, artt. 590 e 589 c.p.), ciò significa che si considera commesso nel territorio dello Stato non soltanto il reato di omicidio colposo o lesioni personali quando il lavoratore si infortuna nello Stato italiano, ma anche, in caso di evento all'estero, il reato che derivi casualmente da una azione o omissione che è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato (si pensi, ad esempio, ad una incompleta valutazione dei rischi o, ancora, ad una omessa formazione).
Detto ciò, in caso di infortuni all'estero il personale dovrà, qualora adeguatamente formato, procedere, con immediatezza, a prestare i primi soccorsi al lavoratore infortunato e, all'occorrenza, rivolgersi al Servizio di Primo Soccorso della Committente o, eventualmente, al Servizio Pubblico per gli interventi del caso, componendo i numeri di emergenza che devono essere forniti e conosciuti in via preliminare dalla Committente.
Subito dopo dovrà dare immediata comunicazione telefonica, seguita da quella scritta, al proprio superiore precisando il luogo, l'ora e le cause dell'infortunio, nonché i nominativi di eventuali testimoni presenti all'evento infortunistico.
Gestire con tempismo e competenza eventuali infortuni è fondamentale per un'organizzazione. Scopri in questa guida gli errori che dovresti evitare.