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Obbligo-DUVRI--esempio-di-sentenza-per-rischi-non-previsti

Ogni qualvolta si stipuli un contratto d’appalto si presenta l'eventualità di elaborare anche il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi) relativo alle possibili interferenze tra attività lavorative facenti capo ad aziende diverse.

Tuttavia, molte volte non si è in grado di prevedere ogni singolo rischio e le conseguenze di ciò possono ricadere, oltre che sulla salute dei lavoratori per possibili incidenti e infortuni, anche in capo al datore di lavoro stesso. Come mettersi al riparo da situazioni del genere?

 

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Esempio DUVRI: sentenza per rischio interferenziale non previsto

Prendendo spunto dalla sentenza n. 3228 del 23 gennaio 2019 della Cassazione, colgo l’occasione per ribadire l’importanza dell’adozione di una procedura di qualifica e coordinamento di tutti i fornitori di servizi che intervengono con proprio personale all’interno di un’azienda da parte dell’azienda committente come previsto dall’art.26 del D. Lgs.81-08.

A tal proposito puoi leggere dal Blog:

 

Obbligo DUVRI: contratti d’appalto e rischi interferenziali

L’obbligo della valutazione è un compito del datore di lavoro che deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative tali per cui, nella “sua” azienda si proceda ad una sistematica qualifica dei fornitori e del loro personale in base ai lavori che gli stessi vengono ad effettuare.

Il datore di lavoro, in caso di lavori in appalto, coopera all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e coordina gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

 

Leggi anche dal nostro Blog:

 

DUVRI quando serve: per individuare rischi interferenziali

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un DUVRI che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.

Nel caso in esame, come spesso succede in molte aziende, il DUVRI non prevedeva il rischio interferenziale con i trasportatori che, di fatto eseguono operazioni di carico e scarico o sono presenti nell’area di lavoro dei carrellisti.

 

Esempi di DUVRI: l’importanza del coordinamento tra datori di lavoro

La presenza di una procedura o di una istruzione operativa, redatta dal datore di lavoro committente o dell’appaltatore, che indichi misure preventive o comportamenti sicuri, non esonera la responsabilità e l’obbligo in capo ai rispettivi datori di lavoro di coordinarsi come previsto dall’articolo 26 già citato.

Se l’infortunio è in nesso di causa anche con la compresenza di lavoratori di diverse aziende, risponderà, come nel caso di specie, oltre al preposto per la violazione specifica, anche il datore di lavoro per il comportamento omissivo di valutazione del rischio.

È significativo il passaggio dei Giudici della Suprema Corte che dicono a proposito degli obblighi del datore di lavoro previsti dall’art.26 del d.lgs. 81/2008:

“ …la ratio della norma – indipendentemente dalla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese – è infatti quella di obbligare il datore di lavoro ad organizzare la prevenzione dei rischi interferenziali, attivando percorsi condivisi in informazione e cooperazione, nonché soluzioni comuni a problematiche complesse”.

 

Scopri di più in questo video su garanzie e responsabilità del datore di lavoro e principio di effettività.

 

Come ridurre i rischi interferenziali? Qualificando i fornitori!

Consiglio “vivamente” ai datori di lavoro di tutte le aziende strutturate di analizzare attentamente questa fonte di “pericolo” costituita da tanti fornitori che molto spesso sfuggono alle valutazioni attente delle proprie lavorazioni ed attività. Le statistiche INAIL ci confermano che sono in aumento gli infortuni occorsi a “terzi” all’interno di cantieri e siti produttivi e l’art.26 è ancora uno dei più violati in Italia.

  1. Qualificare i fornitori inusuali e potenziali,
  2. adottare procedure e strumenti che permettano la tracciabilità e l’evidenza di quello che si è previsto
  3. e vigilare che il tutto avvenga come previsto

è quello che si deve fare per garantire la sicurezza dei lavoratori e la serenità dei datori di lavoro e delle proprie aziende.

 

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Lorenzo Belloni

Scritto da   Lorenzo Belloni

Consulente tecnico senior. Ho maturato esperienza nel mondo delle verifiche di apparecchi di sollevamento, impianti elettrici, impianti di messa a terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione dal 1985 al 1995 presso il PMP sezione Impiantistica ed antinfortunistica dell'ASL n°18 di Rovigo. Nel 1995 ho fondato Polistudio e fino ad oggi ho affinato, tramite la redazione di oltre 100 perizie tecniche di parte (CTP) in materia di sicurezza sul lavoro, una esperienza che mi porta in tutti i tribunali d'Italia. Svolgo consulenza organizzativa direzionale in materia

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