Come vengono gestite le trasferte all’estero dei dipendenti?
Nell’era della globalizzazione e dell’internazionalizzazione dei mercati è sempre più rilevante l’esigenza per tutti gli operatori economici, di garantire la presenza fisica di proprio personale qualificato e di fiducia per periodi più o meno prolungati di tempo, in quei luoghi dove si realizzano gli acquisti, si producono i beni o si vendono prodotti e servizi.
La mobilità globale comporta per il lavoratore italiano una inevitabile modifica sostanziale dello scenario di lavoro e di vita che dipende molto dal paese di destinazione sia esso appartenete a Paesi dell'Unione Europea o extracomunitari.
Ogni Stato ha una propria disciplina che regolamenta le norme in materia di salute, sicurezza, igiene, ambiente e i diversi aspetti del rapporto di lavoro all'estero.
Scopri subito cosa fare in caso di trasferte dipendenti e infortuni all'estero.
Trasferte all'estero dipendenti e principio di territorialità
Il principio fondamentale applicato alla salute e sicurezza sul lavoro (ma non solo) è quello della territorialità: nel senso che la disciplina comunque applicabile al lavoro svolto dal lavoratore italiano all’estero, con particolare riferimento alla normativa di dettaglio in tale contesto territoriale vigente, è quella del Paese in cui il lavoratore svolge la sua prestazione.
Ma non solo: anche la tutela previdenziale, assistenziale e sanitaria dei lavoratori è garantita quando la loro attività lavorativa si svolge all’estero. Ciò è reso possibile dai regolamenti dell’Unione Europea e dalle Convenzioni internazionali che l’Italia ha stipulato con alcuni Paesi extracomunitari o, in assenza di queste, attraverso la normativa nazionale contenuta nella legge 398/1987.
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Trasferte estero dipendenti: fondamenti normativi
Che un infortunio in viaggio abbia lo stesso peso e vada trattato come un infortunio avvenuto in Italia viene confermato anche dall’articolo 6 del Codice Penale che dispone: “il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, cioè in Italia, quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione”.
Prendendo ad esempio i reati con evento infortunistico (lesioni o omicidio con violazione della normativa antinfortunistica, artt. 590 e 589 c.p.), ciò significa che si considera commesso nel territorio dello Stato non soltanto il reato di omicidio colposo o lesioni personali quando il lavoratore si infortuna nello Stato italiano, ma anche, in caso di evento all'estero, il reato che derivi casualmente da una azione o omissione che è avvenuta in tutto o in parte nel territorio dello Stato (si pensi, ad esempio, ad una incompleta valutazione dei rischi o, ancora, ad una omessa formazione).
Infortuni sul lavoro all'estero: cosa fare?
Detto ciò, in caso di infortuni all'estero il personale dovrà, qualora adeguatamente formato, procedere, con immediatezza, a prestare i primi soccorsi al lavoratore infortunato e, all'occorrenza, rivolgersi al Servizio di Primo Soccorso della Committente o, eventualmente, al Servizio Pubblico per gli interventi del caso, componendo i numeri di emergenza che devono essere forniti e conosciuti in via preliminare dalla Committente.
Subito dopo dovrà dare immediata comunicazione telefonica, seguita da quella scritta, al proprio superiore precisando il luogo, l'ora e le cause dell'infortunio, nonché i nominativi di eventuali testimoni presenti all'evento infortunistico.
Gestire con tempismo e competenza eventuali infortuni è fondamentale per un'organizzazione. Scopri in questa guida gli errori che dovresti evitare.