Uno degli argomenti caldi di questo periodo è il “Pacchetto Sicurezza sul lavoro” annunciato dal Governo in seguito all’incidente avvenuto nel Cantiere di Firenze.
A marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”. Decreto che, come ricordato all’articolo 46, “entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge”.
Sono molti i temi affrontati dal decreto: tra questi, le disposizioni riferite alle tematiche di salute e sicurezza sul lavoro sono all’interno del Capo VIII “Disposizioni urgenti in materia di lavoro”.
In questo articolo ci soffermeremo sulle direttive in riferimento al sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi e alle misure per il rafforzamento delle attività di accertamento e di contrasto delle violazioni (articolo 31) di cui rientra l’istituzione della “Patente a Crediti o a Punti”.
Patente a Punti: Decorso, rilascio e crediti in vigore dal 1 Ottobre 2024
In riferimento al sistema di qualificazione, il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 con l’articolo 29, comma 19, apporta cambiamenti all’art. 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il “nuovo” articolo 27 introduce un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti e a decorrere dal 1° ottobre 2024, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili saranno tenuti al possesso di una patente a crediti.
La patente a crediti è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
I crediti iniziali sulla patente sono 30 e possono essere decurtati in base alla gravità dell’infortunio, ove venga riconosciuta la responsabilità datoriale, ad esempio:
- - 20 crediti per la morte del lavoratore;
- - 15 crediti per l'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale;
- - 10 per l’inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni.
Come sottolineato al comma 8, “una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 14”.
In ogni caso è prevista la reintegra dei crediti laddove il soggetto intenda procedere con la frequenza a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ciascun corso consentirà di riacquistare cinque crediti per volta, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Le imprese che operino nonostante un numero di punti sulla patente inferiore a quindici sono soggette a sanzione compresa tra 6.000 e 12.000 euro.
Non sono tenute a possedere la patente: “le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”.
Evidenziamo anche una modifica all’articolo 90 (obblighi del committente o del responsabile dei lavori), comma 9 del D.Lgs. 81/2008, introducendo l’obbligo, introdotto con lettera b-bis), della verifica del “possesso della patente di cui all’articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell’attestato di qualificazione SOA”.
Il Decreto-legge 19/2024 | Stiamo andando verso la strada giusta?
In questo paragrafo vorremmo evidenziare alcuni punti emersi nel documento CIIP dal titolo “Alcune considerazioni sul recente DL n. 19/24”.
La domanda principale da cui partire è: i provvedimenti inseriti nel Cap. VIII del DL possono essere utili per arrivare a ridurre gli infortuni mortali e a impedire gravi incidenti?
Il documento CIIP inizia rilevando che “tutte le disposizioni previste dal DL hanno un carattere puramente repressivo, che assai poco hanno a che fare con la prevenzione” che, invece, ad avviso del Gruppo di Lavoro, “dovrebbe sempre accompagnare le attività di repressione, pur indispensabili”.
Un esempio che si può sottolineare è “l’introduzione della patente a punti che interviene a posteriori quando reati e delitti si sono già verificati e che, pertanto, non può certo dirsi uno strumento di prevenzione”. Inoltre, la sua realizzazione “è procrastinata all’ottobre prossimo e subordinata a diversi adempimenti normativi, il più importante dei quali è la definizione della durata e dei contenuti della formazione del datore di lavoro, provvedimento che si attende ormai da quasi 2 anni”.
Insomma, il DL “non affronta il vero nodo della mancanza di prevenzione: il ruolo principale, centrale, che dovrebbero avere le imprese affinché la normativa sia pienamente, e non solo formalmente, da loro stessi attuata”.
La sicurezza e la salute dei lavoratori devono essere al “centro della attenzione e degli investimenti quanto la qualità della produzione, sostenendo la qualificazione delle imprese anche su questi temi, la partecipazione dei lavoratori, rafforzando la rete degli RLS, e la ricerca per la produzione di attrezzature e processi di lavoro più sicuri”.
Il decreto-legge 19/2024 e i problemi connessi alla formazione
Il documento ricorda che uno degli elementi di qualificazione delle imprese “avrebbe dovuto essere la formazione obbligatoria dei datori di lavoro”, formazione che è prevista dal nuovo art. 37, comma 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal DL 146/2021.
Tuttavia, a proposito dell’Accordo Unico in materia di formazione, si attende ancora il provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Provvedimento che entro il 30 giugno 2022 avrebbe dovuto definire contenuti e durata dei corsi di formazione dei datori di lavoro. E dunque il richiamo all’art. 37, comma 7 contenuto nel DL 19/2024 “appare pertanto di nessuna efficacia dato che non si è voluto ancora realizzare quanto la norma ha già indicato”.
Link Documento Completo CIIP e Fonte Punto Sicuro
Conclusioni
Le nuove Disposizioni urgenti in materie di lavoro dovrebbero essere solo un punto di partenza di un piano tutto da pianificare e migliorare in termini di salute, sicurezza e sostenibilità. Ancora tanto lavoro rimane da fare per limitare infortuni e morti bianche in termini di formazione ma soprattutto di cultura sulla sicurezza partendo dalle persone, dai loro comportamenti e dalla loro visione dell’ambiente di lavoro. Molti sono i dubbi che rimangono sulle disposizioni e soprattutto sui possibili effetti che comporteranno, avendo ancora molti punti in sospeso.
Se nel frattempo vuoi rendere sicura la tua azienda con una guida corretta e aumentarne la salute e la sostenibilità, richiedi la consulenza di un esperto.