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Formazione Preposto, nuovi obblighi e scadenze2

Formazione obbligatoria del preposto: quali sono le scadenze? Sono già in vigore le nuove regole? Le sanzioni? Queste sono alcune delle domande che frequentemente ci vengono rivolte. 

Il TU ha espressamente introdotto in passato l’obbligo di formazione anche per il preposto. 

Gli aggiornamenti normativi più recenti, in particolare quelli dovuti alla Legge di conversione n. 215/21, hanno suscitato più di qualche dubbio sulle pratiche da adottare, e con quali termini: proviamo ad orientarci! 

Formazione dei preposti: il quadro normativo di riferimento

L’entrata in vigore (21.12.2021) della L. 215/21 va a modificare l’art.37, c.7-ter del d.lgs. 81/08 che da allora recita quindi così: “per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute, con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta ciò sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi 

È quindi previsto che l’aggiornamento della formazione del preposto debba essere erogata entro il 21.12.2023 e che da tale data il non aggiornamento risulti sanzionabile?

Il pomo della discordia è rappresentato dagli artt.: 

37, c.2 del TU, ed in particolare dalla mancata pubblicazione del nuovo Accordo Stato Regioni (di seguito, “ASR”)  

37, c.7 che riporta: "...omissis... i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico ...omissis... secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo” 

Le interpretazioni che possono emergere dalla lettura della norma sono sostanzialmente due e portano a conclusioni diametralmente opposte.  

  1. Applicazione immediata. I sostenitori di questa tesi ritengono che l’art.37, c.7-ter, non facendo alcun riferimento esplicito al nuovo ASR e essendo il concetto di biennalità non modificabile/alterabile dalla futura entrata in vigore del nuovo ASR, non risulti interessato dall’entrata in vigore dello stesso e che quindi la biennalità dell’aggiornamento della formazione del preposto sia già in essere e di conseguenza già sanzionabile dal 21.12.2023. 
  1. Nessun ASR e quindi Regole con accordi esistenti I sostenitori di questa tesi ritengono invece che l’art.37, c.7-ter, seppur tramite una serie di rimandi (il c.7-ter rimanda al c.7 che a sua volta rimanda al c.2), faccia riferimento, e che quindi la biennalità dell’aggiornamento della formazione del preposto sia agganciata alla pubblicazione del nuovo ASR e non risulti attualmente in essere: conseguentemente si continua a far riferimento a quanto previsto dagli ASR attualmente in vigore. 

A sostegno della seconda interpretazione interviene la circolare dell’INL n. 1/2022 (link) che in accordo con il Ministero del Lavoro ha scritto: “Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni… Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), non potranno costituire elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994.” 

La circolare in oggetto specifica anche che in assenza del nuovo accordo, i preposti dovranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011, quindi a cadenza quinquennale. 

Perché programmare la Formazione

Emerge quindi che, al di là del rischio costituito dalla sanzione, la norma indica che la formazione deve essere fatta regolarmente. Al di là delle scadenze prefissate, infatti, le aziende che pianificano la formazione e l'aggiornamento con regolarità, agiscono nell'ottica del miglioramento continuo. 

Altri approfondimenti sul tema della Formazione:

La formazione sulla sicurezza sul lavoro rappresenta non solo un obbligo legale per le aziende ma anche un'opportunità fondamentale che si estende ben oltre l’adempimento. Investire nella formazione in materia di sicurezza offre alle imprese l'opportunità di creare un ambiente lavorativo più sicuro e salutare, riducendo il rischio di incidenti e promuovendo il benessere dei dipendenti. Al di là delle responsabilità giuridiche, una formazione approfondita sulle pratiche di sicurezza fornisce alle organizzazioni gli strumenti necessari per incrementare l'efficienza operativa, migliorare la qualità del lavoro e costruire una cultura aziendale basata sulla consapevolezza e sulla responsabilità. Inoltre, un personale ben addestrato è in grado di riconoscere e affrontare tempestivamente situazioni potenzialmente pericolose, contribuendo a prevenire danni a persone e patrimonio aziendale. Pertanto, la formazione sulla sicurezza non dovrebbe essere vista semplicemente come un adempimento normativo, ma come un investimento strategico che paga dividendi in termini di sicurezza, efficienza e fiducia da parte dei dipendenti. 

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Carlo Dallemulle

Scritto da   Carlo Dallemulle

Laurea in Ingegneria Elettronica nel 2004 presso l’Università degli studi di Ferrara e abilitato all’esercizio della professione nel 2004. Si occupa di consulenza, formazione e valutazione dei rischi in ambito di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ricoprendo anche il ruolo di R.S.P.P. Membro di Organismi di Vigilanza riferiti ai modelli organizzativi conformi al D.Lgs. 231/01. E’ in Polistudio S.p.A. dal 2004 dove attualmente ricopre i ruoli di R&S Manager e HSE Partner.

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