Il 20 ottobre 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il Decreto 27 settembre 2022, n.152 del MITE (oggi denominato Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) recante il “Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.
Rifiuti inerti da costruzione e demolizione: quando cessano di essere rifiuti
Il regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti.
L’importanza di questo regolamento è sottolineata anche dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), considerata fra le “milestone” del 2022 in relazione all’impatto che esso potrà avere sulla realizzazione delle opere per l’efficientamento energetico.
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A quali rifiuti si applica?
Il regolamento riguarda i rifiuti inerti decadenti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, così rispettivamente definiti:
- rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione: i rifiuti derivanti dalle operazioni di costruzione e demolizione identificati al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti e indicati al punto 1 della tabella 1 dell’Allegato 1 del regolamento, ossia:
- rifiuti inerti di origine minerale: rifiuti non appartenenti al capitolo 17 dell’elenco europeo dei rifiuti e indicati al punto 2 della tabella 1 dell’Allegato 1 del regolamento:
Per quanto riguarda i rifiuti di demolizione, il decreto precisa che, in via preferenziale, i rifiuti ammessi alla produzione di aggregati recuperati (il prodotto derivante dalla cessazione della qualifica di rifiuto) dovrebbero provenire da manufatti sottoposti a demolizione selettiva.
Non sono invece ammessi alla produzione di aggregato recuperato i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.
Operazioni di recupero inerti
Detti rifiuti perdono la loro qualifica quando l’aggregato recuperato, ossia il prodotto esitante dal recupero, è conforme ai criteri di cui all’Allegato 1 ed è utilizzato per gli scopi specifici elencati nell’Allegato 2.
Il processo di recupero può essere riassunto nelle seguenti fasi:
- I rifiuti sopra elencati devono essere dapprima sottoposti a controllo visivo e ad un esame della documentazione a corredo dei rifiuti in ingresso e, qualora se ne ravveda la necessità, a controlli supplementari. A tal fine, l’operatore addetto al recupero deve dotarsi di un sistema per il controllo di accettazione dei rifiuti atto a verificare che gli stessi corrispondano alle caratteristiche previste dal decreto. Per le imprese registrate EMAS e quelle in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, il suddetto sistema è integrato nel sistema di gestione ambientale.
- A seguito di tali esami preliminari, i rifiuti ritenuti idonei devono essere selezionati da parte di personale con formazione e aggiornamento almeno biennale, che provvede a rimuovere e separare qualsiasi materiale estraneo. Il personale dedicato deve poi effettuare la pesatura e la registrazione del carico dei rifiuti in ingresso; allestire e gestire l’area di messa in riserva dei rifiuti conformi, impedendo la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi.
- Dopo lo stoccaggio, segue la fase del processo di trattamento vero e proprio, finalizzato alla produzione dell’aggregato recuperato, che avviene mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse (es. la macinazione, vagliatura, selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate). Durante la fase di verifica di conformità dell’aggregato recuperato (l’aggregato recuperato deve soddisfare i parametri di cui alla tabella 2 dell’Allegato 1), il deposito e la movimentazione presso il produttore sono organizzati in modo tale che i singoli lotti di produzione non siano miscelati. In attesa del trasporto al sito di utilizzo, l’aggregato recuperato è depositato e movimentato nell’impianto in cui è stato prodotto e nelle aree di deposito adibite allo scopo.
- Ogni lotto di aggregato recuperato prodotto, ad esclusione di quelli destinati al confezionamento di calcestruzzi di cui alla Norma UNI EN 12620, deve essere sottoposto all’esecuzione del test di cessione per valutare il rispetto delle concentrazioni limite dei parametri individuati in tabella 3 dell’Allegato 1.
- Il lotto deve poi ottenere la certificazione CE secondo le norme tecniche stabilite in funzione dell’utilizzo dell’aggregato.
Scopi specifici di utilizzabilità
I possibili ambiti di impiego degli aggregati recuperati, indicati nell’Allegato 2, sono i seguenti:
- la realizzazione del corpo dei rilevati di opere in terra dell’ingegneria civile;
- la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili ed industriali;
- la realizzazione di strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili ed industriali;
- la realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
- la realizzazione di strati accessori aventi, a titolo esemplificativo, funzione anticapillare, antigelo, drenante;
- il confezionamento di calcestruzzi e miscele legate con leganti idraulici (quali, a titolo esemplificativo, misti cementati, miscele betonabili).
Dichiarazione di conformità e conservazione del campione
Ai sensi dell’art. 5 del Decreto, il rispetto dei criteri indicati negli Allegato 1 e 2 è attestato dal produttore di aggregato recuperato, mediante una dichiarazione di conformità (modello nell’Allegato 3) redatta per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto. Tale dichiarazione deve essere inviata all’autorità competente e all’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente.
Il produttore di aggregato recuperato deve altresì conservare, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono. Ai fini della prova della sussistenza dei criteri di cui all’articolo 3, il produttore di aggregato recuperato conserva per cinque anni, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato prelevato, alla fine del processo produttivo di ciascun lotto di aggregato recuperato, in conformità alla norma UNI 10802. Quest’ultima disposizione non si applica alle imprese registrate EMAS e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001.
Il Regime transitorio
Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore (4 novembre 2022), deve presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del TUA, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III-bis della Parte II del TUA.
Nelle more dell’adeguamento, i materiali già prodotti al 4 novembre nonché quelli che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati in conformità della propria autorizzazione.
Gestione rifiuti inerti: le criticità rilevate dal settore
L’ANPAR – Associazione Nazionale dei Produttori di Aggregati Riciclati – prima della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta aveva presentato un dossier, elencante notevoli aspetti critici derivanti dall’applicazione delle nuove regole. Secondo l’ANPAR, il nuovo decreto non fornisce indicazioni chiare sulle modalità di campionamento e di predisposizione del campione di laboratorio e introduce disparità rispetto ai limiti fissati in decreti End of Waste di altri Stati membri, causando, quindi, dei vincoli alla libera circolazione delle merci imposta dal trattato sul funzionamento dell’Unione europea. I nuovi parametri per le analisi da condurre sugli aggregati riciclati sono stati inoltre giudicati troppo restrittivi.
Dopo l’allarme delle imprese della filiera dell’edilizia, il MITE si è espresso mostrandosi aperto ad una possibile modulazione dei parametri sulla base degli usi, a cui gli aggregati riciclati sono destinati, proprio come chiesto dagli operatori del riciclo. Infatti, il Ministero entro i 180 giorni dal 4 novembre, acquisiti i dati di monitoraggio relativi all’attuazione delle disposizioni stabilite dal decreto, può valutare l’opportunità di una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto.
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