Il sottoprodotto di lavorazione è un residuo di produzione estremamente interessante per le aziende dal punto di vista economico, gestionale ed ambientale.
Rispettate determinate condizioni previste dalla norma, i residui di produzione delle aziende possono essere esclusi dalla dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti con evidenti vantaggi economici e logistici.
Definizione di sottoprodotto
La differenza tra rifiuto e sottoprodotto, ai sensi dell’articolo 184-bis del D.Lgs. 152/2006, consiste nel fatto che il sottoprodotto è la sostanza o l’oggetto, che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
- “è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.”
Per ulteriori approfondimenti riguardo i singoli requisiti dell’art. 184-bis si invita alla lettura dei seguenti articoli:
- Classificazione dei Rifiuti e prime novità del Decreto 116/2020
- Gestione Rifiuti: normativa per la qualificazione dei sottoprodotti
- Gestione rifiuti: come si deve comportare l'industria compliant
Sottoprodotto di lavorazione: come qualificarlo correttamente
In caso di verifiche da parte dell’ente di controllo, è necessario dimostrare che il deposito riservato ai sottoprodotti sia gestito separatamente rispetto al deposito dei rifiuti.
Si ricorda che l’azienda è tenuta a fornire la prova che il materiale residuale prodotto sia effettivamente destinato al riuso, nel corso dello stesso processo di produzione o nell’ambito di un successivo e diverso processo di produzione da parte di terzi.
Nella seconda ipotesi, tra il produttore del materiale e gli utilizzatori successivi è raccomandabile redigere un contratto che ne definisca la fornitura. Questo adempimento non è obbligatorio ma consigliabile ai fini probatori.
Il D.M. 264/2016 dichiara inoltre che il contratto di utilizzo del residuo sia utile a livello probatorio qualora specifichi anche le caratteristiche tecniche dei prodotti, le condizioni di utilità e vantaggiosità della cessione. Al contratto si suggerisce di allegare una scheda tecnica dei sottoprodotti e una successiva dichiarazione di conformità, come indicato nel citato Decreto ministeriale.
Si rammenta che la gestione di un sottoprodotto, che venga invece qualificato dalla Pubblica Autorità come rifiuto, espone il produttore del medesimo alle sanzioni di cui all’art. 256 del D.lgs. 152/06 (per chiunque effettui attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione).
A titolo di esempio, in altri articoli del nostro blog abbiamo affrontato il tema del riutilizzo delle terre e rocce da scavo che ti invitiamo a leggere per capire come funziona la loro qualificazione:
- Riutilizzo Terre e Rocce da Scavo come Sottoprodotto
- Terre e Rocce da Scavo Normativa: rifiuti o sottoprodotti?
- Terre e Rocce da Scavo Veneto: le linee guida normative
La tua azienda è in compliance nella gestione dei rifiuti? Scoprilo nella guida gratuita.