<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=276156203311675&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Valutazione-Rischio-Amianto

La pericolosità dell’amianto è ben nota. Tuttavia, solo, con una recente sentenza di Cassazione (31 gennaio 2018) sono state sdoganate anche le responsabilità penali conseguenti alla mancata (o peggio ancora omessa) valutazione del rischio Amianto per i lavoratori esposti a tale materiale.

Sono partito proprio da questa riflessione per spiegare come il datore di lavoro deve trattare l’argomento “amianto” ai fini della valutazione dei rischi in azienda.

 

Lavoratori esposti amianto: fattispecie di rischio

Il D. Lgs. 81 del 2008 obbliga il datore di lavoro a valutare “tutti” i rischi connessi all’attività di impresa, compresi quindi quelli derivanti dall’esposizione dei lavoratori all’amianto. In tal senso si possono configurare 3 fattispecie differenti:

  1. Il datore di lavoro è proprietario dell’immobile contenente amianto e destinato a luogo di lavoro
  2. L’azienda svolge attività di manutenzione, bonifica, trattamento o smaltimento dell’amianto
  3. L’attività aziendale prevede che i lavoratori operino presso terzi, con il rischio che il “luogo di lavoro temporaneo” contenga amianto e che i dipendenti vi possano essere esposti. In questo si configura un rischio interferenziale (art. 26 o titolo IV D.Lgs. 81/08).

In questa sede mi concentrerò sugli obblighi e sugli adempimenti in capo al datore di lavoro proprietario di immobile contenente MCA (sigla alternativa usata per chiamare l’amianto), anche perché per i casi al punto 2 interviene anche la valutazione dei rischi della stessa azienda che si occupa di bonifica, trattamento e smaltimento (previa abilitazione della Regione competente in base alla Legge 257/92 e iscrizione all’albo nazionale delle imprese che effettuano gestione rifiuti).

 

Rimozione e smaltimento amianto: quando c’è l’obbligo?

La prima cosa che è necessario affermare è che il datore di lavoro proprietario di immobile con MCA non è obbligato a provvedere la rimozione. Se il materiale non è configurabile come friabile (ovvero che rilascia fibre nell’aria) e risulta in buono stato allora basterà provvedere con

  • attività di monitoraggio dello stato di concentrazione delle fibre nell’immobile
  • ispezione visiva allo scopo di individuare
    - tipo e condizioni del materiale
    - fattori che possono comportare futuri danneggiamenti
    - fattori che possono influenzare dispersione delle fibre ed esposizione
  • programma di controllo e manutenzione (DM 06/09/94)

È poi opportuno specificare che la bonifica dell’amianto non è sempre e comunque la soluzione migliore per ridurre i rischi. In base tipo e condizioni del materiale (integri non suscettibili di danneggiamento, integri suscettibili di danneggiamento e danneggiati), si potrà optare come alternativa per:

  • controllo periodico
  • misure tecniche per evitare il rischio di danneggiamento
  • restauro
  • programmi di controllo, custodia e manutenzione.

 

Amianto normativa e valutazione del rischio

Nella valutazione del rischio il datore di lavoro deve quindi tenere in considerazione principalmente i propri lavoratori esposti all'amianto poiché operano nell’edificio in modo abituale.

La valutazione del rischio quindi può seguire queste fasi:

  • dichiarare nel documento di valutazione del rischio la presenza di amianto, i materiali che lo contengono e il potenziale rilascio di fibre
  • individuare il personale che può operare a contatto con l’MCA in base al tipo di attività e al grado di esposizione
  • definire i dispositivi di protezione individuali più adatti (a partire da indumenti e DPI per le vie respiratorie)
  • provvedere ad apposita formazione, informazione e addestramento per i lavoratori.
  • fornire informazioni sulla presenza di amianto agli eventuali lavoratori esterni (di aziende terze) chiamati alla manutenzione dell’amianto
  • prevedere un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché indicare tempi e metodi per gli interventi di bonifica
  • misure di prevenzione da attuare per gli addetti alla manutenzione (DM 06/09/1994).

 

In questo video spiego gli adempimenti principali previsti dal D.Lgs. 81/08 per l'amianto.

 

Hai altri dubbi sui rischi connessi all'amianto? Chiedi un consiglio al nostro esperto.

approfondisci con l'esperto

Luca Rostellato

Scritto da   Luca Rostellato

HSE Manager, si occupa di consulenza, formazione e valutazione dei rischi ed impatti in ambito di Health, Safety & Environment; si occupa di progettazione e sviluppo di sistemi di gestione in ambito ISO (14001, 9001, 45001) nonché di sicurezza in ambito ferroviario (D.Lgs.50/2019, IV pacchetto ferroviario), membro di Organismi di vigilanza riferiti ai modello organizzativi conformi al D.Lgs. 231/01. E’ in Polistudio Spa dal 2002 dove attualmente ricopre il ruolo di Team leader.

ISCRIVITI AL NOSTRO BLOG