L’amianto appartiene ai silicati fibrosi, minerali molto comuni in natura con proprietà ignifughe e fonoassorbenti, dotati di resistenza elettrica, al calore, agli attacchi di aggressivi chimici (acidi/basi); qualità che lo hanno reso, grazie anche al basso costo, uno dei materiali più apprezzati e utilizzati nell’edilizia, finché negli anni ’90 si è scoperta la sua natura cancerogena. La sua pericolosità dipende dalla capacità dei materiali di rilasciare fibre potenzialmente inalabili nell'aria, per effetto di manipolazione, lavorazione, vibrazioni, correnti d'aria, infiltrazioni.
La legge 257/1992 stabilisce le modalità per la dismissione dell'amianto dalla produzione e dal commercio, per la cessazione di estrazione, importazione, esportazione e utilizzazione dello stesso e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.
La normativa prescrive che i lavori per la bonifica da amianto debbano essere appaltati ad un'impresa in possesso dei requisiti che deve redigere la notifica preliminare da inviare alla ASL competente per territorio, richiedere all'impresa esecutrice l'attestazione della conforme esecuzione dei lavori e, infine, attuare il programma di controllo e manutenzione.
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Di recente pubblicazione, la norma UNI 11870 definisce i metodi di individuazione e i criteri di censimento per i materiali contenenti amianto (MCA) nelle strutture edilizie, negli impianti a servizio degli immobili, nei macchinari e negli impianti afferenti a reti di produzione e distribuzione.
Come stabilito nella norma, il soggetto titolato (Soggetto sul quale ricade l’obbligo di provvedere al censimento dei MCA) deve provvedere al censimento dei MCA attraverso le seguenti fasi:
L'addetto al censimento, esaminati i certificati di analisi trasmessi dai laboratori di riferimento e, qualora nell'ambito di una porzione di materiale omogenea l'amianto risulti presente solo in alcuni dei campioni prelevati, deve, alternativamente:
L’ultima fase prevede che l'addetto al censimento predisponga e sottoscriva una relazione di censimento amianto che raccolga e sintetizzi le decisioni prese e le conclusioni sull’attiva svolta.
Di seguito uno schema riepilogativo fornito dalla norma.
Info aggiornate a giugno 2023
Ad integrare la disciplina della norma UNI 11870 ci ha pensato la più recente UNI 11903 che esplica i requisiti di conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità degli addetti al censimento dei materiali contenenti amianto.
La norma, pubblicata il 21 aprile scorso, si inserisce nell'ambito delle attività professionali non regolamentate ed elenca le caratteristiche della figura che si deve occupare di questa delicata attività. Ecco in estrema sintesi i contenuti della norma.
I compiti dell'addetto al censimento possono essere riassunti in 2 voci:
Per entrambi i compiti sono definite anche le relative attività di dettaglio.
La norma prosegue evidenziando le abilità richieste all'addetto al censimento (gamma esauriente di abilità pratiche e cognitive per dare soluzioni creative a problemi astratti), le responsabilità in autonomia (saper gestire e sorvegliare attività in contesto lavorativo o di studio suscettibili di cambiamenti imprevedibili) e le conoscenze specifiche da possedere (storia e legislazione in merito all'amianto, potenziali vie di esposizione alle sostanze dannose, statistiche e best practice di gestione e analisi).
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